Circolare 250

Novità nella valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella scuola secondaria di I grado

Novità nella valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella scuola secondaria di I grado

Come già anticipato nella Circolare n. 174 del 21 febbraio 2025, prot. n. 1784/U, la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nonché per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado, sono disciplinate con l’ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3.

Con la presente, si comunicano alle famiglie le principali novità apportate dal nostro Istituto in tema di valutazione, deliberate dagli organi collegiali.

SCUOLA PRIMARIA

Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall’ordinanza in una scala decrescente di sei livelli: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente (Allegato 1 al  DOSSIER DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  Scuola primaria).

Si ricorda che la non ammissione è disposta all’unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l’Allegato A all’ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali la padronanza e l’utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l’uso del linguaggio specifico, l’autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell’offerta formativa.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza), sulla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Si riportano, inoltre, nell’Allegato 2, Declinazione dei livelli di apprendimento e giudizi sintetici per disciplina, i livelli di apprendimento e i giudizi sintetici per disciplina.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

La Legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Il comportamento degli alunni viene valutato con un voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell’articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.

Tutto ciò premesso, è stata redatta e deliberata dagli organi collegiali preposti la nuova rubrica per la valutazione in decimi del comportamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado contenuta nell’Allegato 3 – ALLEGATO 1 AL DOSSIER DI VALUTAZIONE – LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. L’ordinanza, infatti, prevede che le nuove norme sulla valutazione entrino in vigore nell’a.s. 2024-25, a partire dal secondo quadrimestre.

Documenti