Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico. A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.
Si dà seguito con la presente comunicazione all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024. Tale ordinanza interviene sulla materia delle ferie del Personale regolata dalla L. 228/2012 e, in sintesi, stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell’indennità sostitutiva. Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente “non può essere considerato automaticamente in ferie” durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo. La presente comunicazione, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai Docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica – ai sensi di quanto sopra esposto – sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.
A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e di indicazioni di provenienza ministeriale, si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.
In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l’art. 1, commi 54 – 55 -56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi. L’art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni).
Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:
- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti “ponti”;
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l’avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch’essi per attività di servizio.
Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo averne defalcato, da quelle maturate, i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali, altri permessi retribuiti, ecc.).
Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Lo stesso principio appena esposto si applica anche al Personale Docente a Tempo Indeterminato, nei casi in cui potrebbe cessare dal servizio per collocamento in quiescenza o per pensionamento in corso d’anno dovuto a motivi di salute o ad altra causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Anche in tali casi, si procederà al pagamento sostitutivo dei soli giorni di ferie che residuano defalcando da quelle maturate quelle fruite e i giorni di sospensione delle lezioni in cui il dipendente non era assente per altra causa e titolo. Si precisa che, riguardo al Personale a Tempo Indeterminato, tale criterio è quello osservato e applicato dal MEF e dalle relative Ragionerie Territoriali dello Stato.
Per completezza, si citano le Note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 8/10/2012, le quali precisano che le ferie non godute sono monetizzabili se la loro mancata fruizione è dovuta a documentate esigenze di servizio o se non è imputabile o riconducibile al dipendente, ma è determinata dal sopraggiungere di malattia, decesso, infortunio, maternità ecc.
L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.” A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Secondo la normativa vigente, pertanto, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie. La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all’insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni. Potrebbe, inoltre, accadere che venga convocata o sia stata programmata una riunione durante il periodo di sospensione delle lezioni. A titolo di esempio, è possibile che venga convocato d’urgenza un consiglio di classe straordinario: il docente che non ha richiesto le ferie deve presentarsi a scuola.
In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).
I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max. di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2026). Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere a erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.
PREDISPOSIZIONE PIANO FERIE PERSONALE ATA
Al fine di predisporre il piano ferie a copertura della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio a.s. 2025/2026, si invita il personale ATA che intende fruire di ferie e/o recuperi, a presentare domanda entro lunedì 15 dicembre 2025. Si avvisa che nella sede centrale dovrà essere garantita sempre la presenza di due collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi.
Il periodo di sospensione delle attività didattiche è: dal 23/12/2025 al 06/01/2026.
Si informa che i giorni prefestivi di chiusura degli Uffici di segreteria che dovranno essere giustificati da ferie e/o recuperi sono: mercoledì 24/12/2025, mercoledì 31/12/2025 e lunedì 05/01/2026.
Si ricorda, inoltre, che le eventuali ferie residue a.s. 2024/2025, dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04/2026, come disciplinato dall’Art. 13, comma 10, CCNL 2007.
Il personale ATA con contratto a tempo determinato deve fruire delle ferie dell’anno corrente entro il 30/06/2026.
La richiesta di ferie e/o recuperi va fatta direttamente sul portale Axios Italia.
Dirigente Scolastico prof.ssa Mara Perna
Dirigente Scolastico