Circolare 21

Circolare 21 – Assenze studenti e validità anno scolastico, deroghe al monte ore

Circolare 21 - Assenze studenti e validità anno scolastico, deroghe al monte ore

                                                                                                              AI GENITORI

                                                                                                             AI DOCENTI

                                                                                                                                        -SSIG “EX-Ricciotti”

                                                                                                     AL R. E.

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OGGETTO: ASSENZE STUDENTI E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO – DEROGHE AL MONTE ORE.

Gent.li famiglie,

con la presente, si comunica che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Preso atto che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni, si considera pertanto raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato un numero massimo di assenze come riportato in tabella:

N° ore settimanali Monte ore annuale obbligatorio N° minimo di ore di presenza 75% N° massimo di ore di assenza 25%
30 ore

 

990 h 743 h 247 h
33 ore

(strumento musicale)

1089 h 817 h 272 h

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 10 settembre 2026 (data di inizio delle lezioni) sino all’8 giugno 2027 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” L’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell’anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell’organo collegiale.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

  1. Ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente documentati e certificati;
  2. Assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico e debitamente convalidate da disposizioni dell’ASL;
  3. Terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
  4. Donazioni di sangue;
  5. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  6. Viaggi familiari di alunni stranieri nei paesi d’origine, limitatamente a un monte ore corrispondente ad un massimo di 15 giorni di frequenza nel corso dell’a. s.;
  7. Gravi motivi familiari (malattie di congiunti, lutti entro il II grado di parentela) limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 10 giorni di frequenza nel corso dell’a. s.;
  8. Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore);
  9. Certificazioni e/o esami inseriti nei percorsi formativi attinenti ad appartenenze culturali e/o religiose e/o artistiche, limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 5 giorni di frequenza nel corso dell’a. s.;
  10. Frequenza presso una scuola all’estero nel corso dell’anno scolastico;
  11. Situazione seguita dal servizio psicopedagogico o dai servizi riconosciuti dal CONI;
  12. Altri casi particolari debitamente motivati riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi

Le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensiva delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame finale di ciclo.

Si evidenzia che non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati alla segreteria didattica che provvederà ad informare tempestivamente i Coordinatori di classe. Questi ultimi si occuperanno di escludere dal conteggio delle assenze i giorni rientranti nelle deroghe riconosciute ai fini della validità dell’a. s. Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno quest’ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giacomo La Montagna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

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