Circolare 299

Circolare n. 299: Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a. s. 2023-2024.

Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a. s. 2023-2024.

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DS Mara Perna

Dirigente Scolastico

Per l’a.s. 2023 – 2024, come stabilito dalla nota 4155 del 7 febbraio 2023 e dalle note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018 e 5772/2019, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà presso la sede centrale dell’I.C. plesso “Ex Ricciotti”, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

 

AMMISSIONE

 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 249/1998).
  3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

 

VOTO DI AMMISSIONE

 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Il voto di ammissione è attribuito calcolando la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre) di ciascun anno di corso di studio positivamente concluso, secondo la seguente incidenza:

  • 15 %= valore media secondo quadrimestre primo anno;
  • 25 %= valore media secondo quadrimestre secondo anno;
  • 60 %= valore media secondo quadrimestre terzo anno.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame, facendo media con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

 

NON AMMISSIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

 

PROVE D’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del D.M. 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M. 741/2017;
  3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, come disciplinata dall’art, 9, del D.M. 741/2017; 4. colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del D.M. 741/2017.

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

  1. testo narrativo o descrittivo
  2. testo argomentativo
  3. comprensione e sintesi di un testo.

 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

  1. problemi articolati su una o più richieste;
  2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.

 

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

  1. Questionario di comprensione di un testo
  2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
  3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti
  4. lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
  5. sintesi di un testo. che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto unico è attribuito assegnando il peso del 60 % al voto conseguito nella prova scritta di lingua inglese e il peso del 40 % al voto conseguito nella prova scritta della seconda lingua comunitaria.

 

COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti.

 

ALUNNI CON DISABILITA’ E DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Per i candidati con disabilità (L. 104/1992) e con disturbi specifici di apprendimento (L. 170/2010), l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

 

CALENDARIO D’ESAME

 

GIORNO ORA PROVA:

Martedì 11 giugno 2024 8.30-12.15 Inglese: 2 ore
Francese: 1 ora e 30 minuti

 

Pausa di 15 minuti tra le prove

 

Mercoledì 12 giugno 2024 8.30-12.30 ITALIANO
Giovedì 13 giugno 2024 8.30-11.30 MATEMATICA

 

17 giugno – 24 giugno 2024 MATTINA E POMERIGGIO COLLOQUI

 

 

Il calendario dettagliato delle prove orali per ciascuna classe verrà comunicato a seguito della delibera nella riunione preliminare all’Esame di Stato ovvero il 10/06/2024.

 

VALUTAZIONE FINALE

 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017.

Il voto finale è determinato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove d’esame ed è espresso in decimi. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommisione e con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale.

 

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato il 26 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede centrale dell’I.C, plesso “Ex Ricciotti”, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PROVE STANDARDIZZATE

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/2017 e dell’art. 2 del D. M. 14 /2024, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 14/2024, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all’allegato B. Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

 

Alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

  1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
  2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dalla Dirigente Scolastica;
  3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
  4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

 

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